1.Aspetti generali
La funzione del lavoro di revisione è destinato ai soggetti, persone fisiche o società di revisione, iscritti in un particolare registro.
Per le persone fisiche che intendono praticare la professione è necessario:
– lo svolgimento di un tirocinio e il superamento di un esame professionale;
– l’iscrizione al registro;
– il rispetto di obblighi di formazione professionale continua.
Per l’iscrizione delle società di revisione nel registro sono posti identici requisiti.
La revisione legale assume una evidenza “pubblicistica”, associata alle finalità conoscitive del bilancio d’esercizio a favore del mercato e dell’attendibilità da parte di terzi nella dovere di controllo svolta dal revisore. Per tale causa, le condizioni di conferimento dell’incarico e la relativa sospensione anticipata devono avvenire nell’osservanza di specifiche condizioni poste a salvaguardia della qualità ed indipendenza della revisione.
2.Tirocinio
Il tirocinio è diretto all’ottenimento dell’attitudine di utilizzarepraticamente le conoscenze teoriche idonee per il superamento dell’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisione legale.
Il tirocinio ha durata triennale, è adempiuto presso un revisore legale o presso una società di revisione legale, purché capace di assicurare la formazione pratica del tirocinante, e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro del tirocinio. Il numero minimo che il revisore legale può accettare è max di tre tirocinanti.
Il tirocinante ha l’obbligo di partecipare allo svolgimento degli incarichi di revisione legale assegnati al revisore legale o alla società di revisione legale presso cui la formazione pratica viene svolta. I revisori legali devono assicurare, verificare e certificare l’effettiva valenza formativa. In ogni caso, il tirocinio deve essere assolto con assiduità, diligenza e riservatezza.
Il tirocinio può essere svolto, interamente o parzialmente, anche presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione Europea.
3.Registro del tirocinio
Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) è istituito il Registro del tirocinio per il quale sono richiesti requisiti per l’iscrizione.
I requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro del tirocinio sono:
a) Non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, e non avere fatto ricorso al cosiddetto “patteggiamento” (art. 444, c.p.c.) per una delle seguenti pene:
- reclusione per un tempo superiore a 6 mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal D.Lgs. n. 39/2010;
- reclusione per un tempo superiore a 6 mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile (false comunicazioni sociali, impedito controllo, indebita restituzione di conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, omessa comunicazione del conflitto d’interessi, omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, omessa convocazione dell’assemblea, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, infedeltà patrimoniale, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati, illecita influenza sull’assemblea, aggiotaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
- reclusione per un tempo superiore ad 1 anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- reclusione per un tempo superiore a 2 anni per qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
Titolo di laurea
a) Laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi:
– scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18);
– scienze economiche (L 33);
b) laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi:
– scienze dell’economia (LM 56);
– scienze economiche aziendali (LM 77);
– finanza (LM 16);
– scienze della politica (LM 62);
– scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76);
– scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63);
– giurisprudenza (LMG/01);
– scienze statistiche (LM 82);
– scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
c) altre classi di lauree equipollenti per legge a quelle indicate alle lettere a) e b);
d) diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti;
e) titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni come equipollenti a quelli indicati alle lettere a) e b).
Il tirocinante è tenuto al versamento di un contributo fisso di iscrizione a copertura delle spese di segreteria.
La richiesta di iscrizione al registro del tirocinio deve essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo on-line ed assolto il pagamento del relativo contributo. Tale modulo deve essere stampato, sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R al MEF.
La domanda di iscrizione deve essere completa di tutti gli allegati e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, completa di tutti gli allegati e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Alla richiesta devono essere allegati:
– la dichiarazione di assenso del soggetto presso il quale si intende svolgere il tirocinio;
– copia del documento di identità del richiedente;
– copia del documento di identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione legale, presso il quale si intende svolgere il tirocinio.
Una volta ricevuta la domanda di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, l’iscrizione nel registro del tirocinio è disposta con decreto dell’Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, all’interessato sono comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
4.Relazione sull’attività svolta
Il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio. Nella relazione deve specificare gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale, escludendo attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali. La relazione sull’attività deve offrire un adeguato grado di dettaglio.
La relazione è oggetto di conferma, tramite dichiarazione sottoscritta, dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della società presso i quali è stato svolto il tirocinio.
La relazione annuale deve essere compilata direttamente sul web attraverso il Modulo di relazione annuale. Tale modulo deve essere stampato, sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R al MEF.
La relazione annuale deve contenere, in allegato:
– una copia di un documento di identità del richiedente;
– una copia di un documento di identità del revisore legale o di un soggetto munito della legale rappresentanza della società di revisione legale e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione Europea, il tirocinante deve presentare, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro.
Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. Il MEF può procedere all’audizione del tirocinante circa l’attività svolta nel Paese estero.
Qualora il tirocinante non presenti la relazione annuale nel termine di 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di 2 anni. Se, nei 2 anni, il tirocinante presenta la prescritta relazione annuale, il tirocinio riprende dalla data di presentazione della relazione. Nel caso in cui non venga presentata, nei 2 anni alcuna relazione, il tirocinante è cancellato dal registro ed il tirocinio fino a quel momento svolto rimane privo di effetti.
La relazione deve essere presentata anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale.
5.Conclusione del tirocinio
Il provvedimento di conclusione del tirocinio e la cancellazione dal relativo Registro sono disposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, su parere della Commissione centrale per i revisori legali, previa verifica del corretto svolgimento degli obblighi riguardanti il tirocinio.
Qualora l’attività svolta dal tirocinante non sia conforme alle disposizioni sullo svolgimento del tirocinio, l’ufficio, su proposta della Commissione Centrale per i revisori legali, può disporre le forme e la durata delle integrazioni.
Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione Europea, al termine del periodo di tirocinio il Ministero dell’Economia e delle Finanze esamina la documentazione presentata dal tirocinante e può procedere, prima del rilascio dell’attestazione di compiuto tirocinio, all’audizione dell’interessato circa l’attività svolta nel Paese estero.
6.Sospensione e ripresa del tirocinio
La domanda di sospensione del tirocinio da parte dell’interessato può essere presentata, entro 15 giorni dal loro verificarsi, nelle sotto indicate situazioni:
– servizio militare o civile per un periodo non superiore ad 1 anno;
– gravidanza o puerperio, per un periodo non superiore ad 1 anno;
– malattia e infortunio, adeguatamente certificati, che determinino un impedimento allo svolgimento del tirocinio per un periodo superiore ad 1 anno;
– trasferimento all’estero per motivi di studio o di lavoro per un periodo massimo di 2 anni.
L’istanza di sospensione deve essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo on-line. Tale modulo deve essere stampato, sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R al MEF.
Alla richiesta di sospensione devono essere allegati:
– relazione sull’attività svolta dal tirocinante nel periodo antecedente la sospensione, sottoscritta dal soggetto presso il quale il tirocinio si è svolto e completa dei documenti d’identità sia del tirocinante che del soggetto presso il quale il tirocinio si è svolto. La relazione sull’attività svolta dovrà in particolare riguardare il periodo intercorrente tra l’ultima eventuale relazione già trasmessa al Registro del tirocinio ed il giorno precedente la sospensione stessa;
– copia del documento di identità del tirocinante;
– certificazione comprovante la malattia o infortunio, in caso la sospensione sia chiesta per malattia e infortunio.
Entro 30 giorni dalla cessazione di una delle cause di sospensione, il tirocinante comunica di aver ripreso il tirocinio mediante compilazione direttamente sul web dell’apposito modulo on-line. Tale modulo deve essere stampato, sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R al MEF.
La comunicazione di ripresa del tirocinio deve essere sottoscritta anche dal soggetto presso il quale si svolge il tirocinio e deve contenere, in allegato:
– copia del documento di identità del tirocinante;
– copia del documento di identità del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio.
La modulistica trasmessa non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
7.Cancellazione dal registro del tirocinio
Il tirocinante, su richiesta, può in qualsiasi momento presentare un’istanza di cancellazione dal Registro del tirocinio mediante apposito modulo on-line. Tale modulo deve essere stampato, sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R al MEF.
La richiesta di cancellazione deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del richiedente, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali
La cancellazione dal Registro del tirocinio è disposta, d’ufficio, anche per il venir meno dei requisiti di onorabilità del tirocinante, ovvero nei casi di intervenuta sospensione del tirocinio, quando la causa che ha prodotto la sospensione non venga rimossa entro il termine di 2 anni dall’avvenuta sospensione. In questi casi l’ufficio, sentita la Commissione Centrale per i revisori legali, provvede alla cancellazione dal Registro del tirocinio, dandone comunicazione al tirocinante.
In caso di cancellazione dal registro del tirocinio, il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.
8.Esame di Stato
Il compimento del tirocinio professionale è condizione per poter accedere all’Esame di Stato, il cui superamento è condizione essenziale per l’iscrizione nel registro dei revisori legali.
L’esame è composto da 3 prove scritte ed 1 prova orale e si svolge annualmente.
Le prove sono dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze, e vertono sulle seguenti materie:
- contabilità generale;
- contabilità analitica e di gestione;
- disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- principi contabili nazionali e internazionali;
- analisi finanziaria;
- gestione del rischio e controllo interno;
- principi di revisione nazionali e internazionali;
- disciplina della revisione legale;
- deontologia professionale ed indipendenza;
- tecnica professionale della revisione.
Sono inoltre incluse le seguenti materie, limitatamente all’accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti:
- diritto civile e commerciale;
- diritto societario;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- informatica e sistemi operativi;
- economia politica, aziendale e finanziaria;
- principi fondamentali di gestione finanziaria;
- matematica e statistica.
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed è composta da:
- un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede;
- due professori universitari ordinari o associati nelle materie oggetto di esame;
- un revisore legale iscritto nel registro da almeno 5 anni;
- un dirigente di prima fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.