Decreto del 6 novembre 2013 

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

Modalità e termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Anno 2014 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

         

Visto l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto il successivo comma 29, del predetto articolo 16, il quale prevede che le disposizioni di cui allo stesso articolo 16 si applicano agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province autonome medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67;

Tenuto conto che le disposizioni regolamentari di cui al citato decreto n. 23 del 2012, non sono immediatamente applicabili agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza del richiamato articolo 16, comma 29;

Preso atto che con proprio decreto del 27 novembre 2012 è stato formato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in sede di prima applicazione del  citato Regolamento, riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario;

Preso atto, che con proprio decreto del 28 febbraio 2013 è stato formato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2013;

Visto l’articolo 8 del citato Regolamento, il quale prevede che per la fase a regime, che decorre dal 1° gennaio 2014, con apposito avviso pubblico vengono fissati le modalità e il termine entro il quale i soggetti già iscritti nell’elenco dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 e i soggetti non iscritti potranno presentare  domanda di iscrizione;

Atteso che l’articolo 7 del predetto Regolamento, prescrive che la richiesta di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è presentata al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interno e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di apposito modello;

 

 

DECRETA

Articolo 1

E’ approvato l’unito Avviso per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, riferito agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° gennaio 2014.
 
Articolo 2
L’avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno.

 

Roma lì, 6 novembre 2013

Il Direttore Centrale
(Verde)