DOMANDA

Visto la la Vs/ comunicazione dal quale si evince l'accordo raggiunto tra A.N.P.A.R. e Associasione Nazionale dei Revisori Contabili, avendo l'Iscrizione presso  A.N.P.A.R e avendo titolo  di Revisore Contabile (iscritto all'albo Nazionale)  . Chiedo la documentazione  e ulteriori informazioni per formalizzare l'iscrizione al suddetto elenco .  Distrinti Saluti – Dr. …………………………….

 RISPOSTA

Egr. Dott……………, segua attentamente il nostro sito www.anrec troverà man mano che  saranno pubblicati i modelli che l'interessano. Per ora abbiamo incluso il suo nominativo  quale mediatore nella nostra banca dati e riceverà dunque le nuove news. Distinti saluti.

DOMANDA

Spett.le Segreteria, chiedo aiuto nell'interpretazione della norma riguardante i revisori legali inattivi.Sono ………, dottore commercialista in ………. (Pg), regolarmente iscritto nel registro dei revisori contabili. Il mio ultimo incarico come membro del Collegio di revisione presso l'Ente…………….. è durato fino alla sua soppressione avvenuta il 2 novembre 2011. Non riesco a comprendere, poiché alla data del 13 settembre 2012 non avevo altcun incarico, se abbia diritto all'iscrizione nella sezione dei revisori attivi oppure debba essere relegato in quella degli inattivi, pur avendo svolto tale attività quasi con continuità. Ciò mi preme molto perché a breve avrei la possibilità di essere nominato revisore presso una Società e non so se allo stato attuale possa accettare oppure no. Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta che vorrete darmi.

RISPOSTA

Egr. Dott. ………….,  Revisori e tirocinanti  transitano automaticamente nel nuovo registro dei revisori contabili, senza necessità di farne richiesta; i primi saranno chiamati a integrare le informazioni solo in un secondo momento, decorsi 90 giorni da un nuovo provvedimento ancora non varato,  su tutto, comunque, saranno fornite per tempo dal ministero dell'Economia «ulteriori istruzioni». Per ora deve solo stare a guardare . Accetti tranquillamente  l'incarico  di revisore, avendo l'accortezza di comunicare  al soggetto (MEF)  l'incarico assunto. Nulla deve fare circa la comunicazione  per il registro degli "inattivi" in quanto non si è completato il triennio di mancata revisione ( data ultimo incarico settembre  2011). Questo termine triennale consente agli "inattivi" di  non transitare per questo elenco se hanno effettuato nel triennio di inattività corsi di formazione volontariamente. A tal proposito segue attentamente il nostro sito  www.anrec.it, attualmente in fase di ristrutturazione. I revisori già iscritti non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua e non sono soggetti al controllo della qualità né al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi.

DOMANDA:

Chi può chiedere l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali?

RISPOSTA:

Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010:
1) Le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti di iscrizione:
• sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
• sono in possesso di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelle individuate dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
• hanno svolto il tirocinio triennale previsto disciplinato dal regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
• hanno superato l'esame di idoneità professionale disciplinato dal regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Possono, altresì, essere iscritte, a certe condizioni e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo.
2) Le società che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a. i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
b. la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l’esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c. nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d. nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
e. nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
f. i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.
23/10/2012

DOMANDA:

Quali sono i requisiti di onorabilità per poter richiedere l’iscrizione Registro dei revisori legali?

 RISPOSTA:

Le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
                      i. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
                     ii. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
                    iii. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
                    iv. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
d. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità
I componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione delle società di revisione legale sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
                              i. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
                             ii. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
                            iii. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
                            iv. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
d. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità
e. non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile.
23/10/2012

DOMANDA:
Quali sono i titoli di laurea richiesti per poter formulare l’iscrizione Registro dei revisori legali?

 RISPOSTA:

Le tipologie di laurea che consentono l’abilitazione allo svolgimento della revisione legale sono le seguenti:
a. laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
b. laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
c. classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
d. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004, n. 196.
Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.
23/10/2012

DOMANDA:

Quale iter deve seguire il revisore legale per iscriversi al Registro dei revisori legali?

 RISPOSTA:

Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010, compilando il modulo RL-01. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:
– Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA
La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, deve contenere in allegato la copia del documento di identità del richiedente e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Al momento della richiesta di iscrizione, il revisore è tenuto, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria. Il versamento deve avvenire mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al Registro dei revisori legali deve essere riportato il numero identificativo del pagamento (CRO).
L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell'Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”, nonché comunicato al richiedente.
L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
23/10/2012

DOMANDA:

Quale iter deve seguire una società di revisione per iscriversi nel Registro dei revisori legali?

RISPOSTA:

Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali le società di revisione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010, compilando il modulo RL-02. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della società e trasmesso a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
– Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA
La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, deve contenere in allegato la copia del documento di identità del rappresentante legale della società e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Al momento della richiesta di iscrizione, la società è tenuta, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria. Il versamento deve avvenire mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al Registro dei revisori legali deve essere riportato il numero identificativo del pagamento (CRO).
L'iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell'Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”, nonché comunicato alla società.
L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
23/10/2012

DOMANDA:

Sono un revisore regolarmente iscritto, ho qualche adempimento da compiere?

 RISPOSTA:

Il D.M. 145/2012, prevede che tutti coloro che sono iscritti al registro dei revisori hanno diritto all’iscrizione nel Registro dei revisori legali. Pertanto i revisori già iscritti non dovranno presentare alcuna nuova istanza di iscrizione. Solo in un momento successivo, i revisori legali saranno tenuti ad integrare il contenuto informativo del Registro rispetto alle informazioni precedentemente contenute, secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 17 dello stesso D.M.

DOMANDA:

Sono un revisore legale, come posso variare le informazioni associate al mio profilo?

 RISPOSTA:

Al fine di garantire la consistenza e l’affidabilità delle informazioni contenute nel Registro dei revisori legali, il revisore legale è tenuto a comunicare ogni variazione dei propri dati anagrafici, di residenza o domicilio, rispetto alle informazioni contenute nel predetto Registro.
Ai fini della prima formazione del registro (art. 17 del D.M. 20 Giugno 2012, n. 145) il revisore iscritto, entro 90 giorni dalla data della determina del Ragioniere generale dello Stato concernente le modalità di trasmissione delle comunicazioni sentito il Garante per la protezione dei dati personali, comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare:
• l’eventuale aggiornamento inerente le informazioni relative il contenuto informativo del registro;
• le informazioni strumentali alla tenuta del Registro;
• l’opzione per l’iscrizione nell’elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un’attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione inattivi.
Successivamente alla chiusura della prima formazione del registro, il revisore è tenuto a comunicare secondo le modalità stabilite ogni variazione delle informazioni relative al Registro entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta modifica.
23/10/2012

DOMANDA:

Come società di revisione, ho la possibilità di variare le informazioni associate al mio profilo?

RISPOSTA:

Al fine di garantire la consistenza e l’affidabilità delle informazioni contenute nel Registro dei revisori legali, la società di revisione legale è tenuta a comunicare ogni variazione dei propri dati, anche di residenza o domicilio.
Ai fini della prima formazione del registro (art. 17 del D.M. 20 Giugno 2012, n. 145) la società iscritta, entro 90 giorni dalla data della determina del Ragioniere generale dello Stato concernente le modalità di trasmissione delle comunicazioni sentito il Garante per la protezione dei dati personali, comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare:
• l’eventuale aggiornamento inerente le informazioni relative il contenuto informativo del registro;
• le informazioni strumentali alla tenuta del Registro.
Successivamente alla chiusura della prima formazione del registro, la società è tenuta a comunicare secondo le modalità stabilite ogni variazione delle informazioni relative al Registro entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta modifica.
La mancata trasmissione delle suddette informazioni non pregiudica l’iscrizione al Registro dei revisori. Tuttavia il comportamento omissivo può determinare l’applicazione di sanzioni amministrative.
23/10/2012

DOMANDA:

Sono un revisore legale, ho la possibilità di cancellare il mio profilo dal Registro dei revisori legali?

RISPOSTA:

Il revisore che non ha in corso incarichi di revisione legale può chiedere di essere cancellato dal Registro dei revisori legali, compilando il modulo RL-91. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:
– Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA
La richiesta di cancellazione deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del richiedente, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
La cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, sentita la Commissione per i revisori contabili.
La cancellazione dal Registro dei revisori legali non può, in ogni caso, avvenire se è in corso nei confronti del revisore legale un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o dell'articolo 195 del TUIF.
Il revisore legale che si è cancellato volontariamente dal Registro dei revisori legali può, ricorrendone i presupposti, presentare nuova istanza di iscrizione al registro.
La cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali viene, inoltre, disposta d'ufficio nei seguenti casi:
– fattispecie sanzionatorie previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
– quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
– quando il revisore abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro dei revisori legali attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci;
– morte o interdizione legale del revisore.
Il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali, può chiedere una nuova iscrizione solo a condizione che siano state rimosse le cause che ne avevano originato la cancellazione.

DOMANDA:

Come società di revisione, ho la possibilità di cancellare il profilo dal Registro dei revisori legali?

RISPOSTA:

La società di revisione che non ha in corso incarichi di revisione legale può chiedere di essere cancellata dal Registro dei revisori legali, compilando il modulo RL-92. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
– Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA
La richiesta di cancellazione deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del rappresentante legale della società, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
La cancellazione della società di revisione dal Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell’Ispettore generale di finanza della Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Commissione per i revisori contabili.
La cancellazione dal Registro dei revisori non può, in ogni caso, avvenire se è in corso nei confronti della società di revisione un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o dell’articolo 195 del TUIF.
La società di revisione che si è cancellata volontariamente dal Registro dei revisori legali può, ricorrendone i presupposti, presentare nuova istanza di iscrizione al registro.
La cancellazione della società di revisione dal Registro dei revisori legali viene, inoltre, disposta d'ufficio nei seguenti casi:
– fattispecie sanzionatorie previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
– quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali;
– quando la società di revisione abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro dei revisori legali attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci;
– estinzione della società di revisione.
La società di revisione destinataria di un provvedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali, può chiedere una nuova iscrizione al registro solo a condizione che siano state rimosse le cause che ne avevano originato la cancellazione.
23/10/2012

DOMANDA:

In caso di decesso del revisore, quali sono le modalità per richiedere la cancellazione dal Registro?

RISPOSTA:

In caso di decesso del revisore iscritto nel Registro dei revisori legali, la società di revisione presso la quale il revisore deceduto svolgeva la propria attività o qualsiasi altra persona che abbia avuto notizia del decesso può darne comunicazione compilando il modulo RL-93. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del dichiarante, al seguente indirizzo:

– Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

La comunicazione di decesso del revisore deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del dichiarante e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Verificata la veridicità della dichiarazione contenuta nella comunicazione, il revisore deceduto viene cancellato dal Registro dei revisori legali.
23/10/2012

DOMANDA:

Che cosa si intende per determina del Ragioniere Generale dello Stato e dove posso prenderne visione?

RISPOSTA:

E’ il provvedimento previsto dal comma dell’articolo 17 del D.M. 20 Giugno 2012, n. 145, che regolamenta le modalità di trasmissione delle informazioni afferenti la prima formazione del registro dei revisori legali. La determina sarà pubblicata sul sito web della Ragioneria Generale dello stato http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/.
23/10/2012

DOMANDA:

Sono un revisore legale iscritto nel Registro che non esercita l’attività di revisione legale, sono tenuto a comunicare informazioni al nuovo registro?

 RISPOSTA:

Anche i revisori “inattivi” sono iscritti di diritto nel Registro dei revisori legali e partecipano alla fase di “prima formazione” del registro (art. 17 del D.M. 20 Giugno 2012, n. 145). A tal fine, il revisore che non esercita l’attività di revisione legale comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dalla data della determina del Ragioniere generale dello Stato concernente le modalità di trasmissione delle comunicazioni sentito il Garante per la protezione dei dati personali, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti informazioni:
• l’eventuale aggiornamento inerente le informazioni relative il contenuto informativo del registro;
• l’opzione per l’iscrizione nella sezione inattivi.
Successivamente alla chiusura della prima formazione del registro, anche il revisore inattivo è tenuto a comunicare secondo le modalità stabilite ogni variazione delle informazioni relative al Registro entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta modifica.

 

 

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