REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro dei revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010. L’iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.
Possono chiedere l'iscrizione al Registro dei revisori legali:
1) Le persone fisiche che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
• sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
• sono in possesso di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelle individuate dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
• hanno svolto il tirocinio triennale previsto disciplinato dal regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
• hanno superato l'esame di idoneità professionale disciplinato dal regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Possono, altresì, essere iscritte, a certe condizioni e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo.
2) Le società che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
1. i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
2. la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l’esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
3. nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4. nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
5. nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
6. i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.

REQUISITI DI ONORABILITÀ
Le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
1. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
1. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
2. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
3. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
4. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

TITOLO DI LAUREA
Le tipologie di laurea che consentono l'abilitazione allo svolgimento della revisione legale sono le seguenti:
1. laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
2. laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
3. classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
4. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004, n. 196.
Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.
REQUISITI DI ONORABILITÀ PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE
I componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione delle società di revisione legale sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
1. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
1. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
2. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
3. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile.

 

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