Al momento stai visualizzando Il funzionamento del registro dei revisori legali

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il registro dei revisori legali (persone fisiche e società), in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010. L’iscrizione nel registro dà diritto all’uso del titolo di revisore legale. Può svolgere l’attività di revisore legale solo chi è iscritto nel registro. Nel registro generalmente sono riportate i seguenti dati:

per le persone fisiche

  • dati anagrafici;
  • dati che riguardano l’eventuale società di revisione presso la quale la persona svolge la propria attività;
  • sussistenza di incarichi di revisione presso EIP ricevuti direttamente ovvero svolti presso una società di revisione;
  • eventuale rete di appartenenza;

per le società:

  • denominazione;
  • indirizzo;
  • riferimenti dei revisori legali soci o amministratori, degli altri revisori legali che svolgono l’attività di revisione legale per conto della società;
  • denominazione dell’eventuale rete di appartenenza con l’indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate;
  • sussistenza di incarichi di revisione presso EIP.

I dati inclusi nel Registro sono custoditi in forma elettronica e sono messi a disposizione gratuitamente in apposita sezione del sito internet del MEF – Ragioneria Generale dello Stato.

Le persone fisiche e le società sono tenute a trasmettere dati funzionali alla tenuta del registro, che vengono custodite in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità nel registro stesso (esempio: l’indirizzo di posta elettronica certificata, gli incarichi di revisione legale in essere, con indicazione di quelli svolti presso EIP, la durata degli stessi e i corrispettivi pattuiti, l’assunzione di nuovi incarichi e la cessazione di quelli in corso).

Gli iscritti al registro sono responsabili per le informazioni fornite al momento della registrazione e devono comunicare ogni variazione delle stesse entro il termine di 30 giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata. Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, il MEF potrà applicare, tenendo conto della gravità delle violazioni, sanzioni amministrative.

Contemporaneamente alla richiesta d’iscrizione nel registro, i richiedenti sono tenuti al versamento di un contributo fisso, ammontante a cinquanta euro.

Annualmente è inoltre previsto il pagamento di un contributo ammontante aventisei euro per i revisori legali e le società di revisione legale iscritti al registro dei revisori legali, anche se iscritti nella sezione separata dei revisori inattivi.

La cancellazione dal registro, può avverarsi, al di fuori delle fattispecie sanzionatorie, su richiesta dell’interessato ovvero quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro stesso.

I requisiti per l’iscrizione al registro delle personr fisiche sono:

– onorabilità;

– laurea;

– superamento dell’esame di idoneità professionale.

Le persone fisiche in possesso dei requisiti devono compilare una richiesta di iscrizione direttamente sul sito web attraverso l’apposito modulo on-line e dopo aver assolto il pagamento del relativo contributo. Tale modulo deve essere stampato, sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R al MEF.

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell’Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

I requisiti che le società devono rispettare per l’iscrizione al registro sono:

– i componenti degli organi di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per le persone fisiche e non si devono trovare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza (art. 2382, c.c.);

– la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione deve essere costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri della UE ovvero, nel caso in cui tale componente sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri della UE;

– a seconda del tipo di società, la maggioranza numerica e per quote dei soci deve essere costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri della UE ovvero la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve spettare sempre a soggetti abilitati;

– in presenza di società per azioni o in accomandita per azioni, le azioni devono essere nominative e non trasferibili mediante girata;

– i responsabili della revisione legale devono essere persone fisiche a loro volta iscritte nel Registro.

Le società di revisione in possesso dei requisiti devono compilare una richiesta di iscrizione direttamente sul sito web attraverso l’apposito modulo on-line. Tale modulo deve essere stampato, sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R al MEF.

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, non deve presentare correzioni o abrasioni manuali e deve contenere in allegato la copia del documento di identità del rappresentante legale della società.

1.Iscrizione dei revisori abilitati all’esercizio della revisione legale in un altro stato membro dell’Unione Europea

Possono iscriversi i cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea abilitati all’esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro compilando l’apposito modulo on-line. Tale modulo deve essere stampato, sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R al MEF.

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali, subordinata all’esito di una prova attitudinale in lingua italiana e vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale, è disposta con decreto dell’Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

2.Iscrizione dei revisori abilitati all’esercizio della revisione legale in un paese terzo non appartenente all’Unione Europea

Possono iscriversi i revisori di uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea in possesso dei requisiti equivalenti a quelli previsti dal D.Lgs. n. 39/2010. Possono anche aver preso parte nel Paese estero a programmi di aggiornamento professionale, a condizione che il Paese terzo garantisca condizioni di reciprocità ai revisori italiani. Sono tenuti a superare una prova attitudinale effettuata in lingua italiana e vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante.

La domanda di iscrizione dovrà essere preceduta da una richiesta volta all’ottenimento del riconoscimento del titolo professionale, conseguito nel Paese estero, che abilita all’esercizio dell’attività di revisione. La domanda é da rivolgere sempre al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le medesime modalità previste per l’istanza di iscrizione.

Sul riconoscimento, una volta accertata la completezza della documentazione esibita, provvede il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto motivato: il provvedimento include la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso.

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è comunque subordinata al superamento di una prova attitudinale.

La domanda per il riconoscimento del titolo e quella di iscrizione devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, non devono presentare correzioni o abrasioni manuali, e devono contenere gli allegati richiesti.

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell’Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.