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Art.1 – COSTITUZIONE

E’ costituita tra i Revisori Contabili, una Associazione di carattere nazionale, senza scopo di lucro, denominata "A.N.RE.C – Associazione Nazionale Revisori Contabili".

L'Associazione già costituita per scrittura privata in Salerno il 21 aprile 1995.

 

Art.2 – Sede e durata –

L'A.N.RE.C ha sede in Pellezzano alla Via Corgiano 20 (SA)-

La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente propagata.

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art.3 – Scopi – obiettivi e compiti

L'A.N.RE.C si prefigge i seguenti scopi:

realizzare le aspirazioni della categoria ad un ordinamento sociale più giusto, che la renda partecipe delle scelte di politica economica e sociale;

  • organizzare gli associati sull’intero territorio nazionale e guidarli verso l’affermazione dei loro diritti contro tutte le forze che vi si oppongono;
  • rafforzare la coscienza associativa degli iscritti, rendendoli partecipi della vita dell’Associazione per il raggiungimento del fine che la stessa si propone; intervenire immediatamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, pongono in discussione il ruolo e i concreti interessi degli associati;
  • realizzare un processo di formazione permanente che consenta agli Associati di usufruire di un serio e profondo strumento di aggiornamento professionale;
  • impostare e risolvere i problemi che interessano la categoria al fine di rendere operanti, sul piano organizzativo e legislativo, i necessari interventi;
  • dotarsi di strutture organizzative sul piano territoriale finalizzate al coordinamento unitario dell’attività associativa;
  • fornire agli iscritti l’assistenza per la tutela dei loro diritti;
  • rappresentarli e assisterli nella soluzione dei problemi generali legati all’attività professionale e nelle controversie che dovessero essere portate avanti anche nei confronti di altre categorie professionali svolgenti attività similari;
  • costituire centri di studio nell’ambito dello scopo di realizzare la formazione permanente degli iscritti all’Associazione;
  • far osservare il Codice Deontologico agli iscritti mediante la costituzione di un apposito organo al quale deferire le inadempienze; tutelare la clientela anche attraverso forme di garanzia patrimoniale;
  • coordinarsi, aderire e/o federarsi a Comitati, Associazioni ed Istituti Professionali, nazionali e non, nei confronti dei quali vi sia comunanza o semplice affinità di scopi e di intenti, anche in ambito mutualistico e previdenziale;
  • rilasciare agli iscritti attestati e/o certificazioni previste dalla normativa nazionale e non;
  • promuovere e propagandare l’immagine e la funzione professionale degli associati.

 

Art.4 — Responsabilità verso terzi e in giudizio –

L'A.N.RE.C risponde di fronte ai terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente su mandato del Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali e nell’ambito dei poteri a lui conferiti dallo Statuto.

 

Art.5 – Adesione

Possono essere iscritti all’Associazione i Revisori iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Essi possono essere ordinari o sostenitori.

Gli associati sostenitori non possono ricoprire cariche di alcun genere all’interno dell’Associazione, né esercitare il diritto di voto.

Sono, comunque, fatte salve le iscrizioni già esistenti alla data di approvazione del presente Statuto.

Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Sede Provinciale di residenza dell’interessato o, in mancanza, ad una Sede Provinciale nell’ambito della stessa regione o, in mancanza, ad una Sede Provinciale limitrofa anche fuori regione o alla sede principale.

In caso di rifiuto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento a mezzo Raccomandata A.R., ricorso al Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali che giudica inappellabilmente.

Le iscrizioni già esistenti alla data di approvazione del presente statuto di coloro che risultano iscritti in Albi di categorie similari e le nuove richieste di adesione, sempre di quest’ultimi, devono essere approvate dal Comitato Esecutivo su parere non vincolante del Consiglio Direttivo Provinciale di appartenenza, fatta eccezione per i Revisori Contabili non iscritti in Albi.

Gli iscritti all'A.N.RE.C che intendano iscriversi presso gli Albi di cui al precedente capoverso, devono comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo Provinciale che, entro quindici giorni, trasmetterà la comunicazione al Comitato Esecutivo. Questo, a sua volta, dovrà dare preventiva formale approvazione o diniego. Comunque l’iscritto in altri Albi non può ricoprire cariche sociali.

Lo stesso discorso vale per chi ha iniziato il praticantato per essere iscritto in altri Albi.

 

Art.6 – Doveri degli iscritti –

Gli iscritti sono tenuti:

– all’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione;

– ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgono l’Associazione;

– all’osservanza dei principi dell’etica professionale e della deontologia;

– al versamento delle quote associative nella misura, con le modalità ed entro i limiti stabiliti ogni anno dall'esecutivo;

– gli iscritti che hanno ricoprono incarichi elettivi oltre alla quota di rinnovo e di iscrizione, debbono versare un contributo integrativo stabilito dall'organo esecutivo anno per anno;

– l’iscritto non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, decade automaticamente da associato e da qualsiasi incarico anche elettivo;

– l’adesione all'A.N.RE.C è annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi alla Sede Provinciale entro il 30 novembre dell’anno precedente tramite Raccomandata con avviso di ricevimento; l’iscritto ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a tutela della clientela.

 

Art.7 – Cancellazione –

L’appartenenza all’Associazione cessa:

– per dimissioni volontarie; per espulsione per indegnità o per gravi inadempienze statutarie;

– per morosità;

– per decesso.

 

Art.8 – Struttura ed Organi –

Sono Organi dell’Associazione:

il Congresso Nazionale;

il Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali;

il Comitato Esecutivo;

il Presidente Nazionale;

il Collegio Nazionale dei Probiviri;

il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

 

Art.9 – Congresso Nazionale –

Il Congresso Nazionale è l’Organo che esercita i poteri necessari per conseguire gli scopi dell’Associazione a mezzo degli Organi esecutivi.

In particolare:

– discute ed approva il rendiconto morale, politico e finanziario; – delibera sull’indirizzo politico;

– elegge i membri del Comitato Esecutivo, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; delibera eventuali modifiche dello Statuto.

 

Art.10 – Convocazione del Congresso Nazionale –

Il Congresso Nazionale deve essere tenuto in via ordinaria ogni quattro anni.

Il Collegio Straordinario viene convocato, quando il Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali lo ritenga opportuno, a maggioranza di 2/3 dei Presidenti Provinciali o anche per richiesta avanzata da almeno 1/3 degli iscritti con firme autenticate a termine di legge.

La richiesta va indirizzata per iscritto al Presidente Nazionale e deve contenere l’indicazione dell’Ordine del Giorno che si vuole sia discusso dal Congresso.

Il Presidente Nazionale, entro venti giorni, convoca il Comitato Esecutivo per l’esecuzione del Congresso Nazionale Straordinario nei termini statutari.

La data, la località, e l’Ordine del giorno vengono fissati dal Comitato Esecutivo almeno novanta giorni prima.

Il Comitato Esecutivo stabilisce di volta in volta le modalità di svolgimento del Congresso e vigila sull’applicazione delle stesse.

Il Congresso è valido quando vi sia rappresentato, tramite i delegati, il 75% degli iscritti in prima convocazione e con qualsiasi rappresentanza in seconda convocazione.

Il Congresso è aperto da un componente del Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali delegato dal Consiglio stesso.

Costui, prima che si inizi l’esame e la discussione dell’Ordine del Giorno, indice immediatamente la elezione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, della Commissione di Verifica dei Poteri, della Commissione Elettorale e dell’Ufficio di Segreteria.

Le votazioni congressuali hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati e con le modalità fissate dal presente Statuto e dalle norme congressuali.

 

Art.11 – Composizione del Congresso Nazionale –

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dalle Assemblee Provinciali tra i propri iscritti nella misura che verrà di volta in volta stabilita dal Comitato Esecutivo.

A tal fine il numero degli iscritti è quello risultante alla Sede Nazionale nei tre mesi precedenti a quello in cui si tiene il Congresso, per i quali sia stato regolarmente comprovato il versamento della quota associativa annuale.

 

Art.12 – Modalità per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale –

Per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale, le Sedi Provinciali devono indire un’assemblea di tutti i loro iscritti almeno sessanta giorni prima della data di inizio del Congresso.

Per le operazioni elettorali i Presidenti delle Sedi Provinciali, dopo aver nominato uno o più scrutatori, consegneranno a ciascun avente diritto una scheda in cui potranno essere indicati tanti nominativi quanti sono i delegati da eleggere.

Saranno eletti delegati effettivi coloro che avranno riportato il maggior numero di voti sino a coprire il numero dei delegati assegnati; gli altri soci votati formeranno, nell’ordine, la graduatoria dei supplenti.

I nominativi dei delegati eletti dovranno essere comunicati alla Segreteria del Comitato Esecutivo almeno trenta giorni prima dell’inizio del Congresso.

 

Art.13 – Non cumulabilità delle deleghe –

In caso di impossibilità del delegato effettivo, subentra il primo dei delegati supplenti.

Ciascun delegato al Congresso può essere titolare, oltre che della propria, di una sola altra delega.

La delega deve essere vista dalla Commissione Verifica dei Poteri e i due voti devono essere espressi contemporaneamente.

 

Art.14 – Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali –

Il Consiglio è composto da tutti i Presidenti Provinciali.

Esso è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale e dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera Raccomandata o fax, almeno quindici giorni prima della data della seduta.

Tuttavia in casi di eccezionale urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni e le comunicazioni devono essere fatta con telegramma.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché dell’Ordine del Giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.

Alle riunioni del Consiglio partecipano anche i membri del Comitato Esecutivo i quali non hanno diritto di voto.

La partecipazione al Consiglio dei Presidenti Provinciali o loro delegati darà diritto al rimborso delle spese sostenute che saranno a carico della propria Provincia.

Per le Sedi Provinciali con un numero di iscritti inferiore a 30, le spese sono rimborsate dalla Tesoreria Nazionale.

 

Art.15 – Compiti del Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali –

I compiti del Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali sono i seguenti:

a) approvare i bilanci ed i rendiconti finanziari annuali, nonché la relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) deliberare la misura annua delle quote degli associato ordinari e sostenitori, i termini del versamento e la loro ripartizione per i livelli di competenze;

c) nominare i membri delle Commissioni Permanenti;

d) dichiarare la decadenza dell’incarico dei membri del Comitato Esecutivo che per tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, non abbiano partecipato alle riunioni del proprio Organo; dichiarare altresì la decadenza per i membri del Comitato Esecutivo che non abbiano assolto, per due volte consecutive, gli incarichi loro affidati;

e) provvedere alla modifiche del Codice Deontologico e del Tariffario del Tributaria;

f) proporre al Congresso Nazionale le eventuali modifiche statutarie;

g) provvedere ad emanare un regolamento circa i requisiti che devono avere i nuovi iscritti, nonché altri regolamenti necessari per l’espletamento dell’attività professionale;

h) provvedere a deliberare un compenso congruo diversificato per i componenti il Comitato Esecutivo, tenendo conto dell’impegno, dei compiti e della carica;

i) decidere sull’istituzione della figura del Presidente Onorario e definirne i compiti;

l) decidere sulla istituzione o soppressione di Sedi Nazionali e Provinciali;

m) deliberare necessarie ed urgenti variazioni dello Statuto;

n) approvare la relazione programmatica annuale, proposta dal Comitato Esecutivo, entro il 28 febbraio di ogni anno;

o) decidere sull’istituzione o soppressione degli Uffici di Segreteria dei principali Organismi dell’Associazione (Presidente, Presidente Onorario, Tesoriere, Comitato Esecutivo) e della Segreteria Nazionale.

Avverso i provvedimenti indicati alla lettera d) è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

 

Art.16 – Comitato Esecutivo –

Il Comitato Esecutivo è l’Organo tecnico-esecutivo-gestionale dell’Associazione.

Esso è composto da un minimo di undici membri ad un massimo di tredici membri. E’ in facoltà del Comitato Esecutivo nominare due membri qualora il Congresso Nazionale non vi abbia provveduto. Almeno uno dei membri del Comitato Esecutivo dovrà essere un Associato della Regione Lazio che assicurerà, qualora si rilevi necessario, la tempestività degli interventi presso i vari Organi Centrali residenti nella capitale.

Può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori senza diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo, convocato dal Presidente Nazionale, di norma dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi.

La convocazione del Comitato Esecutivo può essere richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti con l’indicazione dell’Ordine del Giorno entro i termini previsti dal presente articolo.

La convocazione dovrà essere fatta negli stessi modi e nei termini di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art.15.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti all’insediamento.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La partecipazione al Comitato Esecutivo dei membri darà diritto al compenso (art.16 – lettera h)-) ed al rimborso chilometrico a tariffa ACI.

La sede del Comitato Esecutivo è presso la Segreteria Particolare del Presidente Nazionale.

 

Art.17 – Compiti del Comitato Esecutivo –

I compiti del Comitato Esecutivo sono i seguenti:

a) proporre al Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali il bilancio preventivo e consuntivo;

b) assicurare la direzione quotidiana dell’attività e deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;

c) mantenere i contatti con le strutture territoriali;

d) provvedere al funzionamento di tutti i servizi e le attività della A.N.RE.C, conferire incarichi esterni ovunque sia prevista la presenza dell’Associazione;

e) promuovere e tenere contatti con le professioni affini;

f) invitare alle proprie riunioni, qualora se ne riveli la necessità, un qualsiasi associato con il solo diritto di parola;

g) nominare il direttore ed il responsabile Comitato di Redazione dell’Organo di Stampa scegliendo di preferenza tra gli iscritti A.N.RE.C;

h) convocare il Congresso Nazionale, fissandone le modalità di svolgimento;

i) vigilare sull’attività delle strutture periferiche e approvare i loro Statuti;

l) eleggere al proprio interno il Presidente Nazionale, i due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, il Segretario ed il Tesoriere;

m) amministrare il patrimonio sociale;

n) emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’Associazione;

o) giudicare sulle controversie tra associati appartenenti a diverse Sedi Provinciali;

p) giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti di negata iscrizione emessi dalle Sedi Provinciali;

q) nel caso di dimissioni, di decadenza o impedimento definitivo di uno dei membri del Comitato Esecutivo, nella prima seduta utile provvedere ad integrarlo mediante libera cooptazione, che sarà ratificata nella prima seduta utile dei Presidenti Provinciali;

r) provvedere a tutte le funzioni che non rientrano nei compiti del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali.

 

Art.18 – Presidente –

Il Presidente della A.N.RE.C convoca e presiede il Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali ed il Comitato Esecutivo dell’Associazione e ne ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

Coadiuvato dal Comitato Esecutivo dirige l’attività dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

E’ delegato a compiere tutte le formalità inerenti alla legale esistenza dell’Associazione e alla sua rappresentatività.

In particolare, nei casi di urgenza tra un Comitato Esecutivo e l’altro, può per esempio incaricare un professionista per tutelare gli interessi di categoria, di un associato e/o per richiedere pareri su questioni varie.

Ha la facoltà di incaricare membri del Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali a svolgere funzioni particolari.

Partecipa o delega la partecipazione alla riunioni di tutte le Commissioni.

Provvede alle assunzioni e licenziamenti del personale della Segreteria Particolare e della Segreteria Nazionale di Salerno.

Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Comitato Esecutivo dopo essersi integrato ai sensi della lettera q) dell’art.18 provvede alla sua immediata sostituzione.

 

Art.19 – Vicepresidente Vicario –

In caso di impedimento permanente del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente Vicario che ne assume gli stessi poteri fino alla sostituzione di cui all’ultimo comma dell’art.19.

 

Art.20 – Segretario –

Il Segretario coopera con il Presidente; dà esecuzioni alle delibere del Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali e del Comitato Esecutivo e ne coordina l’attività.

 

Art.21 – Tesoriere –

Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell’Associazione. Rientrano nei compiti del Tesoriere:

– predisporre il bilancio preventivo e quello consultivo da presentare al Comitato Esecutivo;

– predisporre le aperture e le chiusure dei conti correnti con gli Istituti Bancari;

– predisporre i pagamenti fissi e quelli che riterrà necessari, dando disposizione agli Istituti Bancari tramite delega;

– predisporre la contabilità istituzionale e commerciale presso la propria sede e provvedere all’aggiornamento contabile delle medesime, coadiuvato da una segretaria;

– provvedere, oltre alle normali operazioni amministrative relative ad entrate ed uscite dell’Associazione, al recupero delle quote associative pregresse con i mezzi che congiuntamente al Comitato Esecutivo si riterranno più opportuni;

– disporre, attraverso le Sedi Provinciali, affinché ogni associato rilasci autorizzazione bancaria fissa (RIBA) per il pagamento annuale delle quote associative.

In alternativa, organizzare la riscossione tramite ruoli esattoriali (tale modalità deve essere autorizzata dal Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali -art.8 lettera d)-);

– predisporre l’aggiornamento delle quote associative, diviso per Province, su appositi tabulati.

Questi devono essere inviati quadrimestralmente alle Sedi Provinciali per un Controllo incrociato; predisporre l’apertura di depositi a favore della Segreteria Particolare del Presidente e della Segreteria Nazionale di Roma per le spese immediate (contrassegni, valori bollati, spese postali, ecc…ecc…).

Il fondo dovrà essere integrato ogni volta che la specifica delle suddette spese venga inviata al Tesoriere;

provvedere all’assunzione e al licenziamento della dipendente.

Per il buon funzionamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, tutta la corrispondenza inerente ai pagamenti, previa autorizzazione del Presidente Nazionale per le spese di ordinaria amministrazione e del Comitato Esecutivo per le spese di straordinaria amministrazione, dovrà pervenire al Tesoriere dall’Ufficio di Segreteria Particolare del Presidente.

A tale proposito le fatture, le ricevute, i giustificativi dei rimborsi ed altro dovranno essere intestati alla Sede Nazionale di Salerno con luogo di destinazione la Segreteria Particolare che ha sede presso il Presidente Nazionale.

Questa provvederà tempestivamente all’inoltro al Tesoriere (in caso scadenza urgente e immediata, l’invio del documento può avvenire via fax).

Le Sedi Provinciali, qualora versino le quote associative per conto dei propri iscritti, provvederanno all’invio direttamente alla Sede del Tesoriere.

Così dicasi per eventuali bonifici bancari, assegni o vaglia postali.

 

Art.22 — Ufficio di Segreteria –

Gli Uffici della Segreteria Particolare e della Segreteria Nazionale sono posti sotto il diretto controllo del Presidente che ne cura e ne coordina il lavoro. In caso di dimissione del personale dipendente, il Presidente provvede alla loro sostituzione.

L’Ufficio della Segreteria Nazionale di Salerno può essere utilizzato dai componenti del Comitato Esecutivo.

 

Art.23 – Commissioni Permanenti –

Sono istituite le seguenti Commissioni Permanenti:

1. COLLEGAMENTI TRA LE SEDI PROVINCIALI E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Dovrà tenere collegamenti tra le varie Sedi garantendo l’uniformità dell’attività associativa ed assicurando la rappresentanza dell’intero territorio nazionale.

La Commissione dovrà altresì creare e gestire un regolamento sulle modalità di circolazione delle informazioni in modo tale che tutti gli Organi Associativi siano costantemente informati sulle attività importanti in atto, sui vari organigrammi organizzativi, sui cambiamenti in atto.

2. PROBLEMATICHE COMUNITARIE

Dovrà curare l’adeguamento dell’ordinamento interno alle Direttive CEE.

3. CENTRO STUDI TRIBUTARI e CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Si occuperà delle questioni tributarie di maggior rilievo. Organizzerà la pubblicazione di aggiornamenti per gli Associati e di eventuali testi.

4. FORMAZIONE PROFESSIONALE

Curerà la formazione professionale organizzando seminari, corsi di studio e di aggiornamento. Sarà responsabile dei rapporti con i Relatori dei vari Convegni.

5. CONGRESSI E CONVEGNI

Avrà il compito di organizzare i Congressi Ordinari e Straordinari ed i Convegni Nazionali. Per i Convegni a carattere formativo, rappresenterà il supporto logistico per la Commissione Formazione relativamente ai seminari, corsi di studio e aggiornamento.

6. STAMPA E PROPAGANDA

Avrà il compito di tenere i contatti con la Stampa e gestirà i rapporti tra gli Organi Associativi e le varie fonti di informazione giornalistica. Mantiene stretti i contatti con l’Organo di informazione dell’Associazione.

E’ possibile l’istituzione di altre Commissioni per scopi specifici da parte del Comitato Esecutivo.

– Composizione e funzionamento delle Commissioni –

Le Commissioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente sono formate da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dal Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali.

I componenti possono scegliere tra gli iscritti all’Associazione un numero illimitato di collaboratori che siano disponibili a un significativo aiuto nella realizzazione degli obbiettivi affidati alla relativa Commissione.

Le Commissioni eleggono al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

Le Commissioni di cui ai punti 5 e 6 del precedente articolo sono composte dal Presidente Nazionale, che le convoca e le presiede anche tramite un suo delegato, da un membro nominato dal Comitato Esecutivo e da tre membri nominati dal Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, tiene contatti con il Presidente Nazionale al quale presenta, in prima istanza, tutti gli elaborati conclusivi dei lavori svolti.

L’avviso di convocazione della Commissione, redatto nei modi e nei termini di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 15, dovrà essere inviato anche al Presidente Nazionale che potrà partecipare direttamente alla Commissione o delegare di volta in volta un membro del Comitato Esecutivo.

Valgono le decadenze di cui al primo comma lettera d) dell’art.16.

 

Art.24 – Collegio Nazionale dei Probiviri –

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti all’Associazione.

Esso elegge al suo interno il Presidente.

In caso di impedimento permanente di un membro effettivo, questo viene sostituito dal membro più anziano tra i supplenti. qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dal Congresso, il Comitato Esecutivo provvederà all’integrazione mediante libera cooptazione.

Le riunioni del Collegio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art.25 – Compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri –

Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica in secondo grado:

attraverso i provvedimenti emessi dal Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali, ai sensi dell’art.16 lettera d), e dal Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 18 lettere n) e o); attraverso i provvedimenti emessi dai Collegi dei Probiviri Provinciali.

Le impugnazioni e le istanze devono essere trasmesse a mezzo posta Raccomandata alla Segreteria del Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali o del Comitato Esecutivo che ne cura l’inoltro al Collegio.

Ai fini della decadenza è valida la data del timbro postale.

Il Collegio, inoltre, giudica in unico grado sulle controversie tra le Sedi Provinciali, sulle controversie tra queste ed il Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali ed il Comitato Esecutivo.

Le decisioni del Collegio devono essere emesse entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.

Per i procedimenti davanti al Collegio si applicano le norme relative all’arbitrato secondo gli usi.

 

Art.26 — Collegio Nazionale dei Revisori Contabili –

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti all’Associazione e possibilmente tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il supplente più anziano.

Qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dal Congresso, il Comitato Esecutivo provvederà all’integrazione mediante libera cooptazione.

 

Art.27 – Compiti del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili –

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili ha il compito di controllare, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità.

Non è compito del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili entrare nel merito delle spese effettuate.

Il Collegio presenta al Congresso una relazione sull’attività svolta dagli organi dell’Associazione nel periodo tra un Congresso e l’altro. Presenta, altresì, al Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali, in occasione della discussione del bilancio e del rendiconto, una relazione annuale sull’attività svolta dagli organi dell’Associazione.

 

Art.28 – Incompatibilità –

Sono incompatibili tra loro le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere in ambito Nazionale.

Sono altresì incompatibili tra loro le cariche di membro del Comitato Esecutivo, membro del Collegio Nazionale dei Probiviri e membro del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.

 

Art.29 – Sedi Provinciali –

Gli iscritti all’Associazione di cui all’art.1 possono costituire Sedi Provinciali, dandosi uno Statuto conforme allo Statuto dell’Associazione Nazionale.

Entro novanta giorni dalla costituzione le Sedi Provinciali devono inviare al Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art.18 lettera i), copia dello Statuto per l’approvazione.

Le Sedi Provinciali hanno autonomia amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

Esse possono decidere che i propri iscritti versino quote aggiuntive finalizzate a un migliore e più ricco svolgimento di attività associative locali.

Le Sedi Provinciali hanno la responsabilità di raccogliere in proprio i versamenti dei propri Associati e di trasferire al Tesoriere Nazionale le quote di competenza della Sede Nazionale mensilmente.

 

Art.30 – Norme applicabili –

Agli Organi delle Sedi Provinciali sono estese, se e in quanto applicabili, le norme relative agli Organi Nazionali dell’Associazione.

 

Art.31 – Clausola compromissoria –

Tutti gli iscritti sono tenuti a demandare agli Organi Associativi specificatamente preposti, ogni controversia che dovesse insorgere tra loro.

Il Comitato Esecutivo, su richiesta dell’interessato, potrà, di volta in volta, decidere insindacabilmente se autorizzare l’iscritto ad adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, con esonero dell’osservanza della presente clausola compromissoria.

 

Art.32 – Sanzioni disciplinari –

Il comitato Esecutivo prende atto delle inadempienze dei soci alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto nonché dal comportamento non conforme alla deontologia o gravemente lesivo all’etica e dei doveri professionali e può adottare, a seconda della gravità della mancanza, l’espulsione dell’iscritto o la sospensione cautelativa per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di mancanza particolarmente lieve può essere adottata la semplice censura scritta.

In caso di interdizione, inabilitazione o condanna definitiva ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, il Comitato Esecutivo dichiara la decadenza del socio da ogni incarico ricoperto e dalla iscrizione all’Associazione.

 

Art.33 – Procedura disciplinare –

Nel caso che l’iscritto compia atti o fatti che comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari, il Presidente mediante la lettera A.R., contesta tali atti o fatti all’iscritto medesimo, invitandolo altresì a produrre giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione degli addebiti.

Una volta pervenuta la giustificazione, e comunque trascorso il termine assegnato, il Presidente convoca il Comitato Esecutivo per la decisione disciplinare, o l’archiviazione della procedura.

 

Art.34 – Disposizioni finali e transitorie –

Il presente Statuto, entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte del Congresso Nazionale.

Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, le Sedi Provinciali devono trasmettere copia dei loro Statuti al Comitato Esecutivo per l’approvazione.

In tutte le riunioni sia a carattere nazionale che provinciale dovrà essere redatto un Verbale riguardante le Adunanze stesse.

Possono aderire all’Associazione, in deroga agli art.1 e 6, ed in qualità di soci sostenitori, coloro che, pur avendo i requisiti, non esercitano l’attività o siano iscritti in altri Albi o Regolamenti Professionali, previo parere del Consiglio Direttivo della Sede Provinciale di appartenenza e successiva approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale.

 

Art.35 norma transitoria

Fino a quando non saranno completate tutte le delegazioni provinciali i poteri dei seguenti organi dell’Associazione:

Consiglio Nazionale dei Presidenti Provinciali e del Comitato Esecutivo faranno carico al presidente dell'associazione.