N. 03092/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04111/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4111 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Istituto Nazionali Revisori Legali, in persona del legale rappresentante pro tempore e Virgilio Baresi in proprio in qualità di iscritto al Registro dei revisori legali, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Cinque, Innocenzo Militerni, Massimo Militerni, con domicilio eletto presso Studio Legale Militerni & Associati in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; 

contro

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il Ministero dell'economia e delle Finanze, Ministero della giustizia, in persona dei Ministri pro tempore, n.c.;

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Francario, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via della Mercede, 11; 

per l'annullamento

– del decreto del Ministero dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del d.l. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n. 148, recante l’’Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario', pubblicato sulla G.U. del 20 marzo 2012 n. 67 nelle parti in cui consente l’inserimento nel suddetto elenco anche a soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che non siano contemporaneamente iscritti nel registro dei revisori contabili;

– della circolare FL 7/2012 n. 0005424 del 05.04.2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – relativa alla attuazione del D.M. 15.02.2012 e delle Linee Guida allegate;

– del decreto del 5 giugno 2012 del Direttore della direzione centrale della finanza locale, recante "Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima applicazione del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23", con il quale è stato approvato l'unito Avviso per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali appartenenti alle regioni a statuto ordinario in fase di prima applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, dal quale verranno estratti i nominativi fino alla data del 28 febbraio 2013;

– dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima applicazione del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012 n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 giugno 2012 n. 46;

– nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ivi compreso, ove occorrer possa, il Manuale Utente per la domanda di iscrizione nell'Elenco Revisori degli Enti Locali pubblicato sul sito del Ministero dell'interno ed il tutorial audiovisivo anch'esso pubblicato sul sito del Ministero dell'interno;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso (n. 4112/2012) l’Istituto Nazionale Revisori Legali (di seguito I.N.R.L.) ed il sig. Virgilio Baresi, in proprio nella qualità di soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali hanno adito l’intestato Tribunale per l’annullamento – del decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del d.l. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n. 148, recante l’’Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario', pubblicato sulla G.U. del 20 marzo 2012 n. 67 nelle parti in cui consente l’inserimento nel suddetto elenco anche a soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che non siano contemporaneamente iscritti nel registro dei revisori contabili, della Circolare FL 7/2012 n. 0005424 del 05.04.2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – relativa alla attuazione del predetto D.M. 15.02.2012 e delle Linee Guida allegate, nonché degli ulteriori provvedimenti in epigrafe menzionati.

Premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, parte ricorrente riferisce che il D.L. 13.08.2011, n. 138, all'art. 16, co. 25, convertito con modificazioni con legge del 14 settembre 2011, n. 148 (recante "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica del comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali") ha stabilito che "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.".

Difatti, con successivo decreto del Ministero dell'interno del 15.02.2012 n. 23, è stato istituito l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, nel quale possono essere inseriti, previa domanda, gli iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Tale elenco è formato su base regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente, ed è suddiviso in tre fasce, in relazione al numero di abitanti degli enti locali: Fascia 1 > comuni fino a 4.999 abitanti; Fascia 2 > comuni con popolazione da 5000 a 14999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane; Fascia 3 > comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.

Per ognuna delle fasce, l’Amministrazione ha stabilito specifici requisiti di accesso, prevedendo una disciplina differenziata in regime di prima applicazione del decreto ministeriale, rispetto a quella fissata in via ordinaria.

In particolare, in regime di prima applicazione (articolo 4 del DM n. 23/2012), ai professionisti è richiesto, ai fini dell’inserimento nell’elenco, di soddisfare i seguenti requisiti: a) fascia 1 > iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; l'aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione dell'ente locale; l'aver conseguito almeno 15 crediti formativi, nel triennio 2009-2011, in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; b) fasce 2 e 3 > iscrizione, rispettivamente, da almeno 5 anni (fascia 2) e 10 anni (fascia 3) nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; l'aver svolto, rispettivamente, almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni (fascia 2) o aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di anni tre (fascia 3); l'aver conseguito almeno 15 crediti formativi, nel triennio 2009-2011, in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

In regime ordinario, il regolamento prescrive (articolo 3 del DM n. 23/2012), per tutte e tre le fasce, l'aver conseguito, "nel periodo 1 gennaio — 30 novembre dell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno", ed inoltre per ogni singola fascia, gli ulteriori seguenti requisiti: fascia 1 > iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine del dottori commercialisti ed esperti contabili; fascia 2 > iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine del dottori commercialisti ed esperti contabili; aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; fascia 3 > iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili; aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di anni tre.

Il sistema istituito per la scelta del revisore si fonda, quindi, sull’estrazione a sorte degli iscritti negli elenchi regionali, in relazione a ciascuna fascia di enti locali previsti, di competenza della Prefettura.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

Con memoria recante motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il decreto del 5 giugno 2012 del Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno (recante "Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima applicazione del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23") e l'unito Avviso per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali appartenenti alle regioni a statuto ordinario in fase di prima applicazione del regolamento riproponendo, in via di illegittimità derivata, le doglianze contenute con l’atto introduttivo del presente giudizio.

Avverso i provvedimenti nell’epigrafe indicati, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Illegittimità comunitaria e costituzionale dell’art. 16, comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, convertito nella legge n. 148/2011; violazione degli artt. 10 ed 11 della Costituzione, del principio di ragionevolezza e di buon andamento; contraddittorietà ed illogicità.

Si lamenta il contrasto tra le disposizioni contenute nel D.M. n. 23 del 15.2.2012 e la presupposta normativa di cui all’art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, nella parte in cui ammettono anche gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell’elenco da cui estrarre il nominativo per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali, con le ulteriori disposizioni di rango comunitario e nazionale in materia di revisione legale.

In particolare, si deduce la prevalenza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 39/2010, rispetto a quelle introdotte dall’art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, essendo le prime attuative di una direttiva comunitaria (n. 2006/43/CE), ossia di una fonte normativa sovraordinata rispetto a quella nazionale.

Si deduce, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 25 del decreto legge n. 138/2011 per contrasto con gli artt. 10 ed 11 della Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza proprio delle leggi, non potendosi, a tale riguardo, ritenere equiparabile la professione di revisore legale a quella di dottore commercialista e configurando l’esercizio alla revisione legale di soggetti sforniti dei titoli e dei requisiti necessari una violazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

b) Violazione del complesso delle disposizioni normative disciplinani la funzione del revisore legale; violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di imparzialità e di buon andamento; violazione dell’art. 3 della Costituzione; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, travisamento dei presupposti, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Si asserisce la violazione dei principi in materia introdotti con la direttiva comunitaria 2006/43/CE e con il decreto legislativo attuativo n. 39/2010, tra cui la definizione del revisore legale quale figura professionale autonoma, rispetto alle altre figure professionali in precedenza ammesse all’esercizio della funzione di revisione legale,

c) Illegittimità per incompetenza del Ministero dell’interno ad abilitare all’esercizio della revisione legale soggetti diversi da quelli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Deduce, a tale riguardo, l’incompetenza del Ministero dell’interno a procedere ad un ampliamento delle cerchia dei soggetti da abilitare all’esercizio della professione di revisore legale anche attraverso una pretesa equiparazione delle competenze previste dalle norme relative all’abilitazione dei dottori commercialisti, ex decreto legislativo n. 139/2005, e quelle disciplinanti l’esercizio della revisione legale, di cui al decreto legislativo n. 39/2010, in ragione della inesistenza di alcuna previsione legislativa attributiva di tale potere.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure dedotte.

In particolare, l’Amministrazione ministeriale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della pregiudiziale di inammissibilità, tenuto conto dell’infondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti.

Si lamenta, in sostanza, il contrasto tra le disposizioni contenute nel D.M. n. 23 del 15.2.2012 e la presupposta normativa di cui all’art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, nella parte in cui ammettono anche gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell’elenco da cui estrarre il nominativo per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali, con le ulteriori disposizioni di rango comunitario e nazionale in materia di revisione legale contenute nel decreto legislativo n. 39/2010, attuative di una direttiva comunitaria (n. 2006/43/CE), ossia di una fonte normativa sovraordinata rispetto a quella nazionale, nonché con i principi di cui agli artt. 3, 10, 11 e 97 della Costituzione.

Giova rilevare che l’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che “A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.” .

Il regolamento previsto dalla citata normativa di rango primario è stato adottato con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2012, n. 67.

Tale regolamento prevede l’istituzione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, presso il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Orbene, con specifico riferimento all’asserito contrasto tra il D.M. 15.2.2012 – nella parte in cui ammette all’elenco ivi previsto anche i soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti che non siano contemporaneamente iscritti al Registro dei revisori legali – il presupposto art. 16, comma 25 con la direttiva comunitaria 2006/43/CEE ed il susseguente decreto delegato attuativo n. 39/2010, il Collegio non può che ritenerne l’infondatezza.

Occorre, in primo luogo, osservare che sia la fonte normativa di rango primario (D.L. n. 138/2011), che quella attuativa di natura regolamentare, hanno previsto l’istituzione di un elenco di revisori degli enti locali, nonché hanno definito i criteri per l’inserimento dei soggetti interessati e le relative modalità di scelta dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziario.

Il dato normativo secondo cui nel predetto elenco possono essere iscritti non solo i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010, bensì anche coloro che siano iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si pone in continuità con le specifiche disposizioni contenute in materia di disciplina di revisione degli enti locali nel T.U.E.L. agli artt. 234 e ss. .

Lo stesso art. 234 (Organi di revisione economico-finanziario) prevede che presso i comuni, le province e le città metropolitane sia costituito un collegio di revisori composto da tre membri, scelti uno tra gli iscritti al collegio dei revisori contabili, con funzioni di presidente, uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti,, l’altro tra gli iscritti all’albo dei ragionieri. E’. altresì, previsto, ai sensi del citato art. 234 (commi 3 e 3 bis ) che “Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle Comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 (1). 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione”.

A tale collegio, o al revisore eletto nelle sopra riferite fattispecie, spettano, ai sensi del successivo art. 239, le seguenti funzioni espressamente ivi indicate:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali (1);

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonchè rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'art. 223.

Appare, dunque, evidente che la funzione di revisore dei conti presso gli enti locali, stante le attribuzioni conferite dalla norma innanzi indicata, presenta proprie peculiarità e specificità connesse soprattutto alla natura pubblica dei soggetti presso i quali la funzione medesima è esercitata, che trasmette al soggetto che la esercita la qualità di incaricato di pubblico servizio e che comprova l’ampiezza e la complessità dei compiti ad essa correlati, caratterizzati dalla cura dell’interesse pubblico e dal rispetto dei vincoli di contabilità pubblica stabiliti dalla normativa statale.

Traspare, ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti che l’inclusione, disposta dall’art. 16, comma 25, e dal D.M. 15.2.2012, tra i soggetti inseribili nell’elenco dei revisori dei conti presso gli enti locali degli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, pone tale previsione in una linea di continuità, razionalità, logicità e ragionevolezza, tenuto conto della previsione normativa di cui al succitato art. 234 T.U.E.L. , che, come detto, espressamente ammette a far parte dell’organo di revisione anche gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti.

Ciò detto, la prospettazione attorea, secondo cui le riferite disposizioni verrebbero a porsi in contrasto sia con la normativa comunitaria contenuta nella direttiva 2006/43/CEE, sia con i principi costituzionali di cui agli artt. 3. 10, 11 e 97 della Costituzione, appare al Collegio priva di pregio.

Difatti, prendendo le mosse dal dato normativo (cfr. dd.llgs n. 267/2000 e n. 39/2010) che disciplina l’esercizio della funzione di revisione, è dato rilevare che la normativa di cui parte ricorrente pretende esclusiva applicazione, introdotta con il decreto legislativo n. 39/2010, afferisce, in particolare, allo svolgimento delle funzioni di revisore contabile presso i soggetti di diritto privato, nonché enti di interesse pubblico, e non anche espressamente presso enti locali, per i quali, invece, il legislatore delegato, in ragione della diversa natura ed ambito di attività, ha coerentemente stabilito una specifica ed autonoma previsione legislativa di rango primario la quale, riferendosi ad un diverso settore d’applicazione è per questo, soggetto a regole specifiche, rispetto a quello disciplinato dal decreto legislativo n. 39/2010. Restano, dunque, prive di consistenza le violazioni lamentate dai ricorrenti.

Ne consegue il rigetto del gravame.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)