Una vera carneficina di sospensioni quella dei revisori legali che non hanno pagato il contributo annuale. Se, non si adeguano entro sei mesi, corrono il rischio di essere cancellati dal Registro. E' di circa trecentomila euro il mancato versamento al M.E.F. che incidono di parecchio sulla gestione del Registro.
Formazione gratuita e compensi corrisposti ivi compresi quelli dei componenti della comissione esaminatrice, sono oneri che incidono sensibilmente sul Registro.
Queste le ragioni della sospensione:
"Visto l’articolo 24-ter del citato decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare il comma 1 il quale prevede che “nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro”;
Viste le note MEF – RGS – prot. 148236 e prot. 148237 dell’11 luglio 2017, con le quali è stata espletata la procedura prevista dal suddetto articolo 24-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2010 nei confronti, rispettivamente, dei revisori persone fisiche e delle società di revisione legale iscritti al Registro che non risultano in regola con il pagamento del contributo per almeno un’annualità nel periodo 2013-2017;
Rilevato che alla data del 31 dicembre 2017 risultano ancora n. 10.298 revisori persone fisiche e n. 10 società di revisione legale, di cui agli allegati A e B al presente decreto, che non hanno regolarizzato la propria posizione contributiva;
Ritenuto, pertanto, di dover conseguentemente procedere alla sospensione dal Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 24-ter, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010 di n. 10.298 revisori persone fisiche e n. 10 società di revisione legale iscritti al Registro di cui agli allegati A e B al presente decreto;
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, la sospensione dal Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di n. 10.298 revisori persone fisiche e n. 10 società di revisione legale iscritti al Registro di cui agli allegati A e B al presente decreto, ed in particolare:
– mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Decorsi ulteriori sei mesi dalla data del presente provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it. Di tale decreto è dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."
Con questo provvedimento si spiega anche il motivo per cui è stato rinviato al 31 dicembre 2018 la formazione obbligatoria dell'anno 2017.
Appare del tutto evidente che questo numero consistente di revisori se non ha pagato il contributo annuale non ha frequentato la formazione obbligatoria per lo stesso anna.
Per eventuali informazioni: info@anrec.it