Pubblicato il 21/09/2016
N. 00355/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2009, proposto da ……, rappresentato e difeso dagli avvocati ………….., con domicilio eletto presso ………..; 
contro
Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124; 
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Isernia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ………….; 
nei confronti di
……………….non costituiti in giudizio; 
per la condanna, anche quale risarcimento dei danni:
– dello IACP della Provincia di Isernia al pagamento in favore del ricorrente, dell'indennità e di ogni altro emolumento connesso all'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti presso il predetto Istituto, per i periodi dal 13.6.05 al 08.08.05 e dal 16.11.05 al 10.3.06; 
– della Regione Molise al pagamento dell'indennità e di ogni altro emolumento connesso all''incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti presso il predetto Istituto da 10.3.06 fino alla permanenza in carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti nominato con decreto 10.3.06, n. 56 del Presidente della Giunta Regionale.
 
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Isernia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott…………… e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14 luglio 2009 e depositato in data 31 luglio 2009 il ricorrente ha chiesto la condanna della Regione Molise e dello IACP di Isernia al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza della cessazione anticipata dall’incarico di revisore dei conti del medesimo IACP, conferito con deliberazione del commissario straordinario dello IACP di Isernia n. 73/2002/CS il 23 luglio 2002, il tutto previo accertamento incidentale della illegittimità dei provvedimenti che hanno determinato una tale cessazione anticipata e, segnatamente, della delibera commissariale 13.6.2005 n. 28/2005/CS, della delibera commissariale del 16.11.2005 n. 52/2005/CS (adottata successivamente alla nuova nomina disposta con deliberazione 8 agosto 2005 n. 34/2005/CS) e, infine, della delibera di Giunta regionale 6 marzo 2006, n. 218 e successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 2006, n. 56 con cui si è proceduto, in via definitiva, alla nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti dello IACP di Isernia.
A fondamento del ricorso ha dedotto plurimi vizi che inficerebbero gli atti che hanno determinato la cessazione anticipata dall’incarico, peraltro impugnati, con autonomi ricorsi, dal presidente del collegio dei revisori ………….
Si sono costituiti in giudizio lo IACP di Isernia e la Regione Molise per resistere al ricorso contestando la fondatezza della domanda risarcitoria, in relazione ai suoi elementi costitutivi, anche in ragione di profili preliminari di tardività della domanda rispetto al termine decadenziale di 120 gg. ex art. 30 cod. proc. amm., omessa impugnazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 2006, n. 56 e di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Alla udienza pubblica del 4 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è fondata.
Con sentenza n. 756 del 2012 il TAR Molise ha accolto il ricorso proposto dal dott. ……….., in qualità di presidente del collegio dei revisori dei Conti dello IACP di Isernia, per l’annullamento dei medesimi provvedimenti di cui l’odierno ricorrente ha chiesto l’accertamento incidentale di illegittimità a fini risarcitori.
Con tale sentenza è stata accertata la illegittimità degli atti che hanno disposto la anticipata cessazione dall’incarico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dello IACP di Isernia.
La domanda risarcitoria per la corresponsione dei compensi non percepiti a causa della illegittima azione amministrativa, oggetto del presente ricorso, è dunque fondata e va accolta.
Ciò in quanto il danno patrimoniale patito dal ricorrente deve essere qualificato quale danno ingiusto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., in quanto conseguente ad attività amministrativa svolta in contrasto con norme di legge e lesivo del diritto soggettivo all’integrità del patrimonio dell’interessato. L’illegittimità dell’azione amministrativa è chiaramente desumibile da quanto già osservato dal TAR con la sentenza n. 756/2012 che, per quanto non resa inter partes, è condivisa dal collegio che la richiama quale precedente conforme, anche in considerazione del fatto che, avendo scrutinato atti plurisoggettivi (relativi cioè a più persone, nella specie rappresentate dai componenti del medesimo organo collegiale dello IACP), gli effetti di quella pronuncia non possono che riverberarsi anche nella sfera soggettiva del ricorrente, in quanto componente, insieme dal dott. ………, del medesimo organo collegiale di controllo contabile.
A nulla rileva la mancata formale impugnazione, nel giudizio definito con la predetta sentenza, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 56/2006 poiché, trattandosi di mero atto di esternazione delle nomine e stante il rapporto di presupposizione necessaria con la delibera di Giunta n. 218/2006, l’intervenuto annullamento della seconda non può non aver determinato la caducazione automatica del primo; in ogni caso l’eventuale inoppugnabilità del decreto presidenziale di esternazione sarebbe comunque irrilevante nel presente giudizio stante la pacifica autonomia del giudizio risarcitorio rispetto a quello di annullamento e l’inconfigurabilità di un concorso del fatto colposo del creditore, in conseguenza della omessa tempestiva impugnazione degli atti lesivi, non potendo la loro rimozione comunque prevenire né in altro modo limitare il danno patito dall’interessato, essendo ormai irrimediabilmente spirato da tempo (almeno alla data di pubblicazione della sentenza n. 756/2012) il termine di durata quinquennale dell’incarico originariamente conferito.
Sussiste anche il nesso causale in quanto la perdita patrimoniale costituisce una conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell’art. 1223 c.c., dell’attività illegittimamente posta in essere dal commissario straordinario dello IACP e, successivamente, dalla Regione, atteso che, in mancanza degli atti di revoca ante tempus, il ricorrente avrebbe percepito il relativo compenso sino alla scadenza naturale del mandato, pari ad un quinquennio ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge regionale n. 6 del 1990.
Inoltre non avendo la Regione e lo IACP di Isernia opposto fatti o circostanze idonee a superare la presunzione di colpa desumibile dalla illegittimità degli atti comportanti la cessazione anticipata, sussiste anche il requisito soggettivo della colpa.
Quanto al presunto decorso del termine 120 gg. dalla conoscenza del provvedimento lesivo, per la proposizione in via autonoma della domanda risarcitoria, la norma processuale di cui all’art. 30 cod. proc. amm. non è applicabile al caso di specie, trattandosi di fatti anteriori alla data di entrata in vigore del cod. proc. amm., secondo quanto definitivamente chiarito dalla Ad. Plen. Consiglio di Stato con sentenza 6 luglio 2015, n. 6. Stante il non contestato superamento, all’epoca dei fatti di causa, del principio della c.d. pregiudizialità ammnistrativa, in favore di quello della autonomia della domanda risarcitoria, il ricorrente aveva solo l’onere di agire nel termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla conoscenza del provvedimento lesivo, termine nella specie pacificamente rispettato.
Quanto alla presunta non spettanza di somme per un incarico, di fatto, non svolto, trattandosi di funzionario onorario, la giurisprudenza citata dalla difesa erariale si riferisce alle cariche elettive, in cui la mancanza di un profilo di sinallagmaticità tra funzione e gettone di presenza rende ragione del principio per cui la mancata partecipazione a consigli o commissioni, indipendentemente dalla causa che l’ha determinata, rende non dovuta la corresponsione del gettone di presenza in quanto previsto per una mera finalità di rimborso spese e di ristoro per il tempo effettivamente dedicato alle funzioni onorarie; nel caso di specie, tuttavia, viene in rilievo non una funzione onoraria, connessa ad una carica elettiva, bensì lo svolgimento di una prestazione resa a titolo professionale e che prevede il diritto ad un compenso che il ricorrente si è visto precludere a causa di una azione amministrativa illegittima. Non si vede come possa eccepirsi il mancato svolgimento di fatto della prestazione, quale fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, se una tale circostanza è esclusivamente addebitabile all’autore dell’azione illecita che si sostanzia proprio in una siffatta condotta impeditiva: appare illogico e contraddittorio imputare al danneggiato una condotta omissiva (mancato svolgimento dell’incarico professionale) che, in realtà, rappresenta proprio la conseguenza della condotta illecita causativa del danno ingiusto (revoca ante tempus illegittima dell’incarico professionale). 
Quanto al paventato difetto di giurisdizione, l’eccezione è infondata trattandosi di cessazione conseguente alla adozione di delibere di scioglimento anticipato del collegio dei revisori dei conti adottate dal commissario straordinario dello IACP della Provincia di Isernia e dalla stessa Giunta regionale e cioè da organi amministrativi nell’esercizio di un potere pubblico e, comunque, di domanda risarcitoria conseguente all’illegittimo esercizio di funzione amministrativa, in particolare della potestà organizzatoria.
Alla quantificazione del danno può infine procedersi mediante lo strumento dell’art. 34 cod. proc. amm., facendo applicazione della specifica normativa regionale sulla determinazione delle indennità spettanti al collegio dei revisori dei conti degli IACP, eventualmente tenendo conto della media degli emolumenti percepiti nelle annualità pregresse dal ricorrente.
Il danno va riconosciuto sino alla naturale scadenza (5 anni ex art. 10, comma 3, legge regionale n. 6 del 1990) del mandato conferito con la prima deliberazione del commissario straordinario dello IACP di Isernia n. 73/2002/CS del 23 luglio 2002 ed illegittimamente fatto cessare, dapprima, con delibera commissariale 13.6.2005 n. 28/2005/CS, successivamente (dopo la nuova nomina disposta con deliberazione 8 agosto 2005 n. 34/2005/CS) con delibera commissariale del 16.11.2005 n. 52/2005/CS e, infine, con delibera di Giunta regionale 6 marzo 2006, n. 218 e successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 2006, n. 56 con cui si è proceduto in via definitiva alla nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti dello IACP di Isernia; le predette somme dovranno essere maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al saldo, trattandosi di obbligazione di valore.
Non spetta invece il risarcimento del danno per mancata percezione del relativo compenso nel periodo di durata dell’intero mandato del nuovo collegio dei revisori dei conti nominato con delibera di Giunta regionale n. 218/2006 e successivo decreto presidenziale n. 56/2006, atteso che tali provvedimenti, nella formulazione della causa petendi, rilevano in quanto lesivi dell’interesse oppositivo strumentale alla conservazione del bene della vita conseguito in forza della originaria delibera commissariale 23.7.2002 n. 73/2002/CS con cui l’interessato è stato nominato, per la prima volta, quale componente del collegio dei revisori dei conti e non in quanto lesivi della chance del ricorrente al conseguimento di un ulteriore mandato, tant’è che il ricorrente chiede i danni conseguenti “al venir meno dell’incarico di revisore dei conti” (cfr. p. 4 punto 6 e p. 17 punto 3 del ricorso) e non al suo mancato rinnovo.
Nei termini che precedono il ricorso è dunque fondato e dev’essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna la Regione Molise, in solido con lo IACP di Isernia, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, quantificati nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la Regione Molise, in solido con lo I.A.C.P. di Isernia, alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1500,00, oltre IVA e CAP e con diritto alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 e del 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
 
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore