Mercoledì 17/06/2015
L'attività del revisore inattivo non può essere limitata, se non per disposizione di legge. Agli iscritti nella sezione "inattivi" possono pertanto essere conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale.
E' questo il chiarimento giunto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la nota del 29 maggio 2015, Prot. 45615, emanata in risposta ad una nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili del 30 aprile 2015, nella quale la categoria sosteneva che i richiami normativi al revisore iscritto nel Registro della revisione legale debbano intendersi riferiti alla totalità degli iscritti, a prescindere dalla status di revisore attivo o inattivo.
La Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, in virtù dell'assenza nell'ordinamento di qualsiasi limite all'attività posta in essere dai revisori iscritti nella sezione degli inattivi, a questi ultimi possono essere conferiti incarichi e compiti diversi dalla revisione legale tra cui, ad esempio, perizie, attestazioni, asseverazioni e relazioni giurate.
"E' indubbio – si legge nella risposta della RGS – che nessuna disposizione vigente richiede al revisore, al di fuori degli incarichi di revisione legale, l'iscrizione alla sezione degli attivi. L'assenza nell'ordinamento di qualsiasi limite all'attività degli inattivi e di riserve a favore degli attivi costituisce, pertanto, dato di fatto del quale tener conto".
Pertanto, "l'introduzione di limiti alle facoltà dei revisori inattivi o di riserve a favore di quelli attivi, in assenza di precise previsioni legislative, rischierebbe di assumere contorni illegittimi".
Ad ogni modo, la Ragioneria invita enti o organi che conferiscono incarichi a "esercitare tutta la prudenza necessaria nell'individuazione dei revisori".
Stralcio tratto da : TuttoCamere.it