Non oltre la data del 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017 e fino al 2019, i revisori legali hanno l’obbligo formativo per mantenere  l’iscrizione al Registro dei revisori legali, L’obbligo del 2017 s’intente avverato, se, entro  la fine dell’anno sono stati raggiunti 20 crediti formativi, rilasciati da ente accreditato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze(M.E.F.  elenco accreditati).

Il M.E.F., alla fine del corso, dopo la verifica della corrispondenza per ciascun revisore degli argomenti riguardanti le materie caratterizzanti (per almeno 10 crediti formativi) e degli altri argomenti relativi a materie oggetto di offerta formativa effettua il riconoscimento dei crediti formativi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 26 del 6 luglio 2017, ha chiarito quali sono gli obblighi di formazione continua dei revisori legali e quali sono i doveri dei soggetti competenti a proporre la formazione continua.

Il D. Lgs. N . 39/2010  con l’aticolo 5 (comma, 2) ha stabilito che:

1)   Almeno dieci crediti formativi, in ogni annualità, devono riguardare le successive materie caratterizzanti come gruppo “A” ( allegato 3 della circolare  2672017).

A.1. Gestione del rischio e controllo interno;

A.2 Principi di revisione nazionale e internazionali

A.3 Disciplina della revisione legale

A.4 Deontologia professionale ed indipendenza

A.5 Tecnica professionale della revisione

2)  Gli altri dieci crediti formativi possono essere conseguiti attraverso le cosiddette materie non caratterizzanti (gruppi “B” e “C”   della richimata circolare).

B.1 Contabilità generale

B.2 Contabilità analitica e di gestione

B.3 Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato

B.4 Principi contabili nazionali ed internazionali

B.5 Analisi finanziaria

C.1 Diritto civile e commerciale

C.2 Diritto societario

C.3 Diritto fallimentare

C.4 Diritto tributario

C.5 Diritto del lavoro e della previdenza sociale

C.6 Informatica e sistemi operativi

C.7 Economia politica, aziendale e finanziaria

C.8 Principi fondamentali di gestione finanziaria

C.9 Matematica e statistica

3) MATERIE “NON RIPETITIVE”

Aspetto delicato è quello attinente al “non ripetersi” delle materie prese in esame nel corso del triennio.

L’adesione, nell’arco dello stesso triennio, a corso simile per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento, permette al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti solamente una volta.

A precisazione la circolare fa due esempi: il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017, così come se partecipasse a due corsi riguardanti, ad esempio, il medesimo principio professionale di revisione.

4) SOGGETTI IDONEI A OFFRIRE LA FORMAZIONE CONTINUA

Quanto alla formazione frontale, l’esercente e l’attività di revisore legale dei conti può acquisire i crediti formativi utili ai fini della formazione continua, decidendo di prendere parte a corsi che siano programmati da società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF attraverso la sottoscrizione di giusta convenzioneovvero attraverso il riconoscimento della formazione obbligatoria accreditata dall’albo professionale d’iscrizione. Per esempio: se, un dottore commercialista aderisce a un corso accreditato ai fini della formazione professionale continua dall’Ordine e le materie trattate sono uguali al programma annuale del MEF, questi acquisisce

1)   sia i crediti formativi per la formazione continua dei Dottori commercialisti ed esperti contabili

2)   che quelli per la formazione continua degli iscritti nel Registro dei revisori legali,

indipendentemente dal fatto che l’ente di formazione sia o meno accreditato dal MEF ( “principio di equivalenza”, punto 2.3 circolare 26 MEF e ex articolo 5, comma 10, D.Lgs. 39/2010).